Decreto Legge 31_08_13 n.102 su IMU

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 recante “disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

 Analisi e Commento del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL Il Decreto Legge n. 102/2013 approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto u.s. interviene su alcune importanti emergenze: affrontando il tema dell’abolizione della prima rata IMU 2013;riducendo l’aliquota della cedolare secca (dal 19% al 15%) per i contratti di locazione abitativa a canone concordatodi cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 23/2011; varando misure di sostegno per l’accesso all’abitazione e per il settore immobiliare anche con l’intervento della Cassa Depositi e Prestiti e con l’aumento delle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto prima casa; rifinanziando gli ammortizzatori in deroga per il 2013; ampliando la platea di lavoratori esodati salvaguardati dall’aumento dei requisiti per il pensionamento dovuto agli interventi Monti-Fornero; riducendo la detraibilità concessa sui premi versati per le polizze vita individuali ed agendo in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali. In particolare in materia fiscale e previdenziale il decreto interviene attraverso i seguenti articoli: Articolo 11 (Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative – Lavoratori Esodati) Il provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto u.s. prevede all’articolo 11 – ed intervenendo direttamente sull’articolo 6, comma 2-ter, del DL n. 216/2011 – uno stanziamento di 151 mln di euro nel 2014, 164 mln nel 2015, 124 mln nel 2016, 85 mln nel 2017, 47 mln nel 2018 e 12 mln nel 2019 al fine di salvaguardare ulteriori 6500 lavoratori esodati. I lavoratori esodati oggetto decreto legge sono i licenziati individuali, lavoratori che sono stati quindi oggetto di una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avvenuta tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e che maturano i requisiti di accesso alla pensione, secondo le vecchie regole, entro i 36 mesi Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL Pag. 2 successivi alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011 (6 dicembre 2011). Tali soggetti, successivamente alla data di cessazione dal lavoro, non devono aver conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferibile a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a 7.500 euro. Si tratta di un provvedimento importante che va nella direzione di dare copertura a tutta la platea dei lavoratori esodati. È questo infatti ormai il quarto intervento volto a trovare una soluzione per centinaia di migliaia di lavoratori che dopo la legge n. 214/2011 si sono trovati in un limbo senza pensione né stipendio. Al comma 3 dell’articolo 11 si prevede anche una destinazione dei risparmi di spesa derivanti dall’articolo 24, comma 18, del Decreto Legge n. 201/2011. Tale articolo delineava un percorso di armonizzazione di alcune gestioni previdenziali, che prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nell’AGO, al funzionamento dell’assicurazione generale obbligatoria. Con successivo provvedimento interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2012, i requisiti speciali per l’accesso al pensionamento previsti attualmente per i lavoratori delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e delle Ferrovie dello Stato dovranno essere ricondotti ai requisiti previsti per la generalità dell’ordinamento previdenziale. Il DL n. 102/2013 prevede ora che i risparmi conseguenti vengano destinati al Fondo per i Lavoratori Esodati istituito presso il ministero del lavoro dall’articolo 1, comma 235 della Legge n. 228/2012 le cui dotazioni vengono di conseguenza incrementate. Articolo 12 (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi) L’articolo 12 del Decreto Legge interviene in deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) che dispone come le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo e le modifiche introdotte si possano applicarsi solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Invece nel Decreto attuale si interviene sull’articolo 15, comma 1, del TUIR abbassando il limite massimo di fruizione per la detrazione(del 19%) dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto. Da un limite di fruibilità fissato nel TUIR a 1.291,14 euro (i vecchi 2 milioni e 500 mila lire) si passa così nel 2013 a 630 euro e a 230 euro dal 2014. In tali limiti vengono compresi anche i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.Il taglio alle detrazioni sulle polizze vale così 458 milioni nel 2014, 661 milioni nel 2015, e 490 milioni dal 2016. Si tratta di una stretta particolarmente penalizzante che, applicandosi peraltro su un beneficio concesso in forza di un sostegno al welfare pubblico, si traduce in un aumento di fatto del prelievo IRPEF su milioni di cittadini che dal 2014 vedranno accrescere il proprio prelievo IRPEF di oltre duecento euro. Quello che poi va rilevato è che si interviene per l’ennesima volta in deroga ai principi sanciti dallo Statuto del Contribuente che costituisce invece uno strumento volto ad affermare il principio della certezza giuridica nel settore tributario sia sotto il profilo della normazione sia sotto quello della corretta gestione del settore chiamato a garantire una migliore espressione dei diritti fondamentali del contribuente. Per la UIL è quindi fondamentale che trovi  piena applicazione l’insieme dei principi che vi sono contenuti – anche attraverso l’elevazione a rango costituzionale della Legge n. 212/2000 – poiché è anche attraverso di essi che passa l’affermazione dei principi costituzionali quali l’uguaglianza, la solidarietà e la partecipazione alla fiscalità in base alla propria capacità contributiva. Con i nuovi limiti di detraibilità per le polizze vita diventa quindi ulteriormente conveniente il passaggio dei premi investiti verso prodotti di previdenza complementare di natura collettiva o individuale per i quali resta confermata la piena deducibilità fiscale dei contributi versati fino a 5.164,57 euro.

Fonte: Analisi e Commento del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL

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