Lavoratori privati: esenzione dalle visite di controllo per gravi malattie

Anche i lavoratori del settore privato sono esonerati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, se affetti da patologie gravi, così come avviene per i dipendenti pubblici.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21/01/2016 l’atteso decreto del Ministero del lavoro del 11 gennaio 2016 che, apportando modifiche e integrazioni al decreto 15 luglio 1986, dispone che i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati siano esclusi dall’obbligo di reperibilità per le visite mediche di controllo, quando l’assenza è dovuta ad una delle seguenti circostanze:
a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
b) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 gennaio 2016.
Si ricorda che il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sulle Semplificazioni (in attuazione del Jobs Act) all’art. 25 ha introdotto l’esclusione da tale obbligo per i privati in caso di malattia grave, attraverso l’emanazione di apposito decreto ministeriale, ora pubblicato.Pertanto i lavoratori privati, qualora ricorrano le specifiche condizioni di cui al DM, non avranno più l’obbligo della reperibilità dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni della settimana.
Eventuali osservazioni e precisazioni dopo le necessarie circolari esplicative anche da parte dell’Inps.

26 gennaio 2016

Dal sito http://www.ital-uil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=1017

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