Infortuni sul lavoro e Cassazione

Infortunio “in itinere” non indennizzabile all’insegnante

Non è indennizzabile l’infortunio “in itinere” occorso mentre l’insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21400 del 21/10/2015. Viene così confermata la giurisprudenza consolidata della stessa Corte secondo la quale il D.P.R. n. 1124/1965, art. 4, n. 5 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l’art. 1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche. Pertanto, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell’attività di insegnamento (nella specie, infortunio in itinere per corso di aggiornamento).

Decesso del lavoratore e obblighi di tutela della salute a carico del datore di lavoro
Con sentenza n. 20533 del 13/10/2015 la Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso di un infortunio mortale precisa che il datore di lavoro è tenuto a proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante l’imprudenza e la negligenza dello stesso. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva ritenuto che fosse da escludersi la responsabilità del datore di lavoro per il grave incidente occorso al lavoratore, in quanto il comportamento di quest’ultimo era stato eccezionale ed abnorme. Ad avviso della Suprema Corte invece il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme stabilite in relazione all’attività svolta e di aver adottato, ai sensi dell’articolo 2087 c.c. tutte le misure idonee per tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore. prevedendone qualsiasi comportamento messo in atto in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo.
La Cassazione ritiene che, nel caso esaminato, la Corte di appello “non abbia fornito un’adeguata motivazione sia in relazione alla qualificazione del comportamento del lavoratore con particolare riferimento alla sua prevedibilità e sia in ordine all’avvenuta adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il verificarsi di incidenti del genere di quello di cui è causa con conseguente necessità che il giudice di merito riesamini la fattispecie al fine di escludere qualsiasi dubbio circa la sussistenza di responsabilità riconducibili al datore di lavoro anche con riferimento all’omessa vigilanza.”.

Infortunio mortale e responsabilità del datore di lavoro
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 46979 del 26 novembre 2015, afferma che sussiste la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora non vi sia stata violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni, ma per violazione delle disposizioni del codice civile.
È sufficiente infatti che l’evento dannoso si verifichi a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore. Ne consegue che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo. Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il decesso di un lavoratore caduto da una trave posta a 1, 47 m. di altezza dal piano-solaio e larga solo 0,30 m., tale da non garantire spostamenti o movimenti agevoli. Il datore di lavoro avrebbe dovuto strutturare il posto di lavoro all’aperto in modo tale che il lavoratore non potesse scivolare o cadere e rispettare le misure generali di sicurezza poste dal codice civile per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro

 

Dal sito http://www.ital-uil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=996

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