“Bonus mamma” di 800 euro. Le domande all’INPS dal 4 maggio

Da giovedì 4 maggio 2017 si può inoltrare domanda all’INPS per ottenere il premio alla nascita o “bonus mamma”, di 800 euro una tantum, introdotto dalla legge di Bilancio e riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per la nascita o l’adozione di minore a tutte le mamme, senza limiti di reddito.Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 precisando che da tale data sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse solo in via telematica secondo le modalità indicate, anche attraverso i Patronati.  Il premio è corrisposto dall’Istituto previdenziale in unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato/affidato nel 2017, su domanda della gestante (al compimento del settimo mese di gravidanza) o della madre del minore, per eventi verificatisi dall’1 gennaio, e non concorre alla formazione del reddito.
Le domande devono essere presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione. Per i soli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 4 maggio 2017 (data di rilascio della procedura) il termine di un anno, per la presentazione delle domande on line, decorre dal 4 maggio.

Nella domanda occorre specificare per quale evento si richiede il beneficio:

  • compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza – parto prematuro);
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;ù
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Per certificare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese la gestante dovrà allegare alla domanda il certificato di gravidanza in originale o in copia autentica. In alternativa, potrà indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del SSN o convenzionato Asl (questa procedura di invio telematico non è ancora disponibile al 4 maggio).
Solo per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato, è possibile riportare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso (si tratta dei codici previsti per gli esami gratuiti in gravidanza). Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino e, nel caso di parto plurimo, indicare tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni figlio. Così come nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.

Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione delle interessate per consulenza/assistenza gratuite e per l’inoltro delle domande all’INPS.

Dal sito http://www.italuil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=1288

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